Collegio San Carlo Roma

Collegio Ecclesiastico Internazionale San Carlo Borromeo

Statuto del Collegio Ecclesiastico Internazionale San Carlo Borromeo

Art. 1 Natura e sede
 
1.1 Il "Collegio Ecclesiastico Internazionale S. Carlo Borromeo", riconosciuto con lettera della S. Congregazione dei Seminari e delle Università cattoliche il 22 Aprile 1963, è una comunità educativa sacerdotale per la formazione nelle discipline ecclesiastiche dei sacerdoti-studenti diocesani che vengono a Roma per mandato dei rispettivi Ordinari.
Solo eccezionalmente potranno essere accolte altre persone.

1.2 Il suddetto Collegio ha sede nei locali di proprietà della Ven. Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo Borromeo della Nazione Lombarda, dati in uso gratuito al medesimo Collegio e situati a Roma in Via del Corso 437. La suddetta Arciconfraternita provvede anche alla manutenzione straordinaria di tali locali.

Art.2 Fine e attività dell'ente

2.1 La vita del "Collegio Ecclesiastico Internazionale S. Carlo Borromeo" si ispira agli esempi e all'insegnamento di S. Carlo Borromeo, suo Patrono, il quale si dedicò con encomiabile impegno alla formazione dei sacerdoti.

2.2 Il Collegio si propone di offrire un ambiente materiale e un clima spirituale favorevoli all'approfondimento della formazione permanente dei sacerdoti, attraverso la preghiera, laliturgia, la vita comunitaria e una congrua disponibilità alla collaborazione pastorale almeno domenicale, in vista di un servizio qualificato nella Chiesa d'origine.

2.3 Il Collegio, accogliendo sacerdoti-studenti provenienti dalle diverse parti del mondo, si caratterizza per l'internazionalità, espressione dell'universalità della Chiesa, nonché dell'impegno missionario della Chiesa Lombarda.

2.4 Ogni sacerdote-studente, animato da un autentico spirito ecclesiale, dona il proprio positivo e costante contributo alla realizzazione di un'adeguata fraternità sacerdotale, che trova il suo centro in una profonda ed intensa vita liturgica a livello personale e comunitario.

Art. 3 Dipendenza ecclesiastica

3.1 Il Collegio è sottoposto all'autorità e alla vigilanza della S. Sede (Congregazione per l'Educazione Cattolica), la quale ne affida il `Patronato' alla Conferenza Episcopale Lombarda.

3.2 Spetta alla suddetta Conferenza Episcopale:
a-    proporre eventuali modifiche dello Statuto, da presentare alla S. Sede;
b-    approvare il Regolamento del Collegio;
c-    designare il Rettore/Primicerio, di comune accordo con il Vicariato di Roma (Cfr. 5.2 );
d-    nominare i componenti la Commissione di Vigilanza;
e-    esaminare ogni anno la relazione morale-disciplinare e approvare il rendiconto economico relativo all'anno precedente.

Art.4 Commissione di Vigilanza

4.1 Il Rettore viene coadiuvato nella sua opera da una Commissione di Vigilanza composta da due Prelati residenti a Roma, preferibilmente Lombardi, e nominati dalla Conferenza Episcopale Lombarda. Essi restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

4.2 Spetta a tale Commissione:
a-    dare consiglio e aiuto in casi di particolare difficoltà;
b-    esaminare la relazione morale, disciplinare ed economica che il Rettore prepara annualmente per la Conferenza Episcopale Lombarda e per la Congregazione per l'Educazione Cattolica;
c-    decidere con il Rettore l'ammontare della retta e l'attribuzione delle borse di studio;
d-    valutare i requisiti delle nuove ammissioni ed eventuali casi di dimissione.

Art.5 Il Rettore

5.1 Il "Collegio Ecclesiastico Internazionale S.Carlo Borromeo" ha come amministratore unico e rappresentante legale il Rettore, il quale svolge contemporaneamente l'ufficio di Primicerio dell'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo.
Egli resta in carica quattro anni, e potrà essere riconfermato.

5.2 Per la scelta e la nomina del Rettore si seguirà la seguente procedura:
a-    l'Assemblea dell'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo in Roma, su proposta del suo Consiglio direttivo, indicherà al Vicariato di Roma e, contemporaneamente, alla Conferenza Episcopale Lombarda, una terna di ecclesiastici lombardi residenti a Roma (cfr. Statuto  dell'Arciconfraternita, art. III.2 e X.1);
b-    Il Vicariato di Roma e la Conferenza Episcopale Lombarda, di comune accordo, designeranno il Rettore/Primicerio, scegliendolo di preferenza tra i candidati presentati dall'Arciconfraternita;
c-    la Conferenza Episcopale Lombarda presenterà quindi il nominativo designato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, cui spetta la nomina;
d-    La nomina sarà effettuata contemporaneamente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica per il Rettore del Collegio, e dalVicariato di Roma per il Primicerio dell'Arciconfraternita.

5.3 Il Rettore sottopone annualmente alla Conferenza Episcopale Lombarda e alla Congregazione per l'Educazione Cattolica una relazione circa l'andamento morale, disciplinare, economico del Collegio.

5.4 Il Rettore tiene informato il Consiglio direttivo, della citata Arciconfraternita, sull'andamento generale del Collegio.

5.5 Mantiene inoltre opportuni contatti con gli Ordinari dei sacerdoti-studenti, con i Rettori degli altri Collegi Romani e con i Rettori e Professori degli Atenei, al fine di assicurare le migliori condizioni per un'adeguata formazione spirituale, intellettuale, pastorale dei sacerdoti.

Art.6 Patrimonio del Collegio e gestione economica ordinaria

6.1 Il patrimonio del Collegio è costituito da oblazioni di fedeli e da eventuali donazioni, eredità o legati in favore delle finalità del Collegio.

6.2 I sacerdoti-studenti e le loro diocesi contribuiscono alla gestione ordinaria del Collegio.

6.3 Eventuali avanzi attivi della gestione ordinaria annuale, fatti salvi i necessari accantonamenti, servono a costituire altre borse di studio a favore di sacerdoti-studenti appartenenti a diocesi povere del mondo.

Art.7 Durata dell'ente

L'ente Collegio è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione, che è di competenza esclusiva della Congregazione per l'Educazione Cattolica, nel decreto di soppressione verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione primaria del patrimonio per la formazione dei sacerdoti.

Art.8 Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Diritto Canonico e a quelle del Diritto Civile, in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.